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      ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere all’assicurato il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o,
qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione
D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi,
dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le
informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I. Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con l’Assicurato

Dati relativi all’Intermediario iscritto in sez. E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)

**I dati degli intermediari sono disponibili oltre che sul sito IVASS anche sui siti www.finren.it/www.daciafin.it/www.nissanfinanziaria.it

Dati relativi all’Intermediario Banca iscritto all’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi operante in Italia in libertà di stabilimento con sede legale in altri Stati Membri dell’Unione Europea per i quali è svolta l’attività

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati l’elenco annesso al Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Sezione II. Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e
integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate
nell’esercizio dell’attività, RCI Banque S.A. dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito
internet, i seguenti elenchi:

  1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
  2. elenco degli obblighi di comportamento indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l’intermediario si
    impegna ad adempiere.

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza l’assicurato
può richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.

Sezione III. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. RCI Banque S.A. detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di
assicurazione RCI Life Limited e RCI Insurance Limited;
b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto della Banca.

Sezione IV. Informazioni sugli strumenti di tutela dell’assicurato
a. L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai
contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b. L’assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all’impresa di
assicurazione preponente oppure all’Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Intermediario
stesso. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente all’impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire
riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in caso di invio del reclamo
all’Intermediario, quest’ultimo lo trasmette senza ritardo all’Impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il
comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15
giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie. Per quanto riguarda i reclami da inviare alle imprese di assicurazione, questi
possono essere inviati tramite e-mail, PEC, fax o posta ordinaria ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi dei singoli prodotti assicurativi, ai quali
espressamente si rinvia. Invece, i reclami all’Intermediario possono essere inviati a mezzo PEC: rcicustomercare@legalmail.it; via e-mail:
clienti@rcibanque.com; a mezzo posta ordinaria: RCI Banque S.A., Via Tiburtina n.1159 – 00156 Roma.
Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario
proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario emittente/principale per conto del quale
svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante
può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.
Qualora l’assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di
assicurazione entro il termine di 45 giorni (eventualmente sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al
comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti o collaboratori), l’assicurato ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS, allegando la
documentazione relativa al reclamo inviato all’impresa e l’eventuale riscontro fornito dalla stessa, ai seguenti recapiti:
– a mezzo posta ordinaria all’indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure tramite fax al
numero 06.42133206 o a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.
b. L’Assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla
normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere all’assicurato, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I. Informazioni sul modello di distribuzione
a. RCI Banque S.A. è un intermediario assicurativo europeo iscritto nell’elenco annesso al RUI che ha accordi per la distribuzione di prodotti assicurativi con le
seguenti imprese di assicurazione: AXA FRANCE VIE*; MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES*; AXA ASSICURAZIONI SPA*; RCI LIFE
LTD; RCI INSURANCE LIMITED; IMA ITALIA ASSISTANCE; CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA; GENERTEL SPA; NISSAN INTERNATIONAL
INSURANCE LIMITED; ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED. RCI Banque S.A. è un intermediario che, in relazione al contratto offerto, agisce
in nome e per conto dell’impresa di assicurazioni, in qualità altresì di contraente della polizza collettiva a cui l’Assicurato aderisce.
* Per le compagnie in questione, le specifiche attività di intermediazione svolte dalla RCI Banque S.A. nell’ambito dell’intermediazione
riguardano la presentazione e proposta del contratto.
* Per le compagnie in questione, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con la Mach 1 S.r.l. (RUI n. A000317603, iscritta dal 15 settembre
2009), Via Roberto Bracco, 6 – 20124 – Milano, tel.: 02 87087200, e-mail: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it. Le specifiche attività di intermediazionesvolte da Mach 1 S.r.l. nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto riguardano attività prodromiche per il collocamento dei prodotti assicurativi,
l’incasso dei premi e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti
l’attività della Mach 1 S.r.l. l’assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati.

Sezione II. Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
i. Con riguardo al contratto proposto, RCI Banque S.A.. dichiara di NON fornire una consulenza, ovvero una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’art.
119-ter, comma 3, del codice delle assicurazioni.
ii. RCI Banque S.A.., in virtù di un obbligo contrattuale, offre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III. Informazioni relative alle remunerazioni
i. La commissione è inclusa nel premio assicurativo. Per le compagnie AXA FRANCE VIE; MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, AXA ASSICURAZIONI SPA; RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED; CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA; GENERTEL SPA, RCI
Banque S.A. potrebbe recepire ulteriori benefici economici al raggiungimento di requisiti di redditività a seguito del buon andamento tecnico
delle convenzioni;
ii. Provvigione RCA sulle coperture Genertel nella misura del 10% dell’imponibile in caso di vendita e del 4% in caso di rinnovo;
iii. Provvigioni di polizze a copertura del credito (Payment Protection Insurance – “PPI”) connesse al finanziamento erogato da RCI Banque S.A.
indicata in termini assoluti e percentuali:

Sezione IV. Informazioni sul pagamento dei premi
i. I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo
e separata dal patrimonio dell’intermediario stesso.
ii. Le modalità di pagamento dei premi assicurativi consentite all’assicurato sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di Assicurazione oppure
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie
(se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione
a distanza, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere all’assicurato il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o,
qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

RCI BANQUE S.A., con sede secondaria in Roma, via Tiburtina n. 1159 – 00156 Roma, iscritta nell’elenco annesso n. UE00005541 – Sezione: UE–
data inizio attività in Italia 27/07/2007

**I dati degli intermediari sono disponibili oltre che sul sito IVASS anche sui siti www.finren.it/www.daciafin.it/www.nissanfinanziaria.it

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
(a) obbligo di consegna all’assicurato dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta
o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet.
(b) obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di
assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;                                          (c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di
ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
(d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o
dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
(e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare l’assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in
un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
(f) obbligo di valutare se l’assicurato rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene
alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le
informazioni di cui all’articolo 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per
ciascun prodotto;
(g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i
limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire all’assicurato di prendere una decisione informata.

Per maggiori informazioni https://www.mobilize-fs.it/trasparenza/